INCENTIVI PER I CITTADINI

Detrazioni per acquirenti di immobili ristrutturati


L’articolo 16-bis, comma 3, Tuir stabilisce che la detrazione Irpef prevista in generale per i lavori di recupero del patrimonio edilizio spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di ultimazione dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. In questo caso la detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari.

Il ricordato comma 3 stabilisce che l’agevolazione deve essere calcolata in ragione dell’aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante dall’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.

Tuttavia, in virtù della proroga della maggiore aliquota (e del maggior importo massimo) della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio disposta, da ultimo, dalla Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 67, L. 145/2018), per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, la detrazione spetta all’acquirente o assegnatario nella misura del 50% su un importo massimo di spesa di 96.000 euro.

A prescindere dal valore degli interventi eseguiti, quindi, il beneficiario deve calcolare la detrazione sulla base di un importo forfettario rappresentato dal 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, come risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. La detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo.

Il limite massimo di spesa ammissibile va riferito alla singola unità immobiliare e non al numero di persone che partecipano alla spesa: pertanto, nell’ipotesi in cui più persone hanno diritto alla detrazione, l’importo deve essere ripartito tra loro.

In sintesi, le condizioni richieste per poter beneficiare della detrazione sono le seguenti:

Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 380/2001):






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