Con la Legge di Bilancio 2020 è stata introdotta una nuova detrazione del 90% suddivisa in rate per la durata di 10 anni per chi effettua nel corso dell’anno 2020 lavori di rifacimento delle facciate delle proprie abitazioni.
Questa agevolazione viene riconosciuta per tutti coloro che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi. Rientrano quindi tra questi:
Queste condizioni, affinché venga soddisfatto il requisito, dovranno sussistere al momento dell’inizio dei lavori oppure al momento del sostenimento della spesa, qualora quest’ultima sia stata pagata prima di tale data (es: nel caso degli acconti).
Sono ammessi al beneficio fiscale gli interventi rivolti al recupero ovvero al restauro della facciata esterna visibile dell’edificio, tra i quali:
In merito alle parti dell’edificio sulle quali si può beneficiare del bonus facciate, l’Agenzia delle entrate con la Risposta 185 del 12 giugno 2020, ha cercato di fare ulteriore chiarezza. Nella stessa è stato infatti indicato che gli interventi per i quali è possibile usufruire del beneficio fiscale sono quelli realizzati esclusivamente sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi. Vanno quindi esclusi tutti gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio (coperture, pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli).
Importante da segnalare in merito è che, al contrario degli interventi che possono già beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia, quelli soggetti al bonus facciate possono riguardare anche interventi di manutenzione ordinaria.
Nella Risposta sopra menzionata, l’Agenzia si è particolarmente soffermata sull’interpretazione della norma in merito agli interventi effettuati sulle terrazze. Mentre l’Istante sosteneva l’equiparazione del balcone al terrazzo a livello, l’ente ha optato per un’interpretazione differente sostenendo che la destinazione del terrazzo è, al pari di un lastrico solare, quella di coprire le superfici scoperte dell’edificio sottostante del quale costituisce, strutturalmente, parte integrante. Tale elemento viene quindi incluso a tutti gli effetti tra quelli inerenti le pareti orizzontali e non sarà possibile beneficiare del bonus facciate su tali spese.
È bene chiarire sin da subito che per poter beneficiare della detrazione è necessario che gli immobili sui quali sono effettuati i lavori siano ubicati nelle zone classificate come zone A o B o in zone ad esse assimilabili:
Sono quindi esclusi tutti gli interventi che vengono effettuati nelle zone C, D, E ed F.
Proprio come per le detrazioni già previste in tema di ristrutturazione e risparmio energetico, anche in questo caso sarà necessario essere in possesso di:
A questi documenti si aggiungeranno poi, nel caso di spese da inserire al rigo E61 e seguenti del modello 730/2021, l’asseverazione di un tecnico abilitato e l’attestato di prestazione energetica (APE).
Se fino ad alcune settimane fa la risposta a questa domanda sarebbe stata negativa, con l’approvazione del Decreto Rilancio è stata introdotta una novità per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. La nuova norma ha infatti stabilito per le spese sostenute in questo periodo per le quali è possibile beneficiare del bonus facciate la possibilità di fruire: